Rafał Lemkin, che coniò la parola “genocidio”

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Si avvicina anche quest’anno il Giorno della Memoria, che ricorda le vittime del genocidio ebraico da parte del Terzo Reich. Molti di noi hanno una nozione intuitiva di molte parole, ma se ci fermiamo a ragionare sul modo migliore per definirle ci troviamo improvvisamente in difficoltà. Se usiamo la parola genocidio tutti pensiamo allo sterminio di un intero gruppo etnico, al tentativo consapevole di renderlo estinto. La definizione giuridica di questo termine richiede tuttavia una maggiore precisione.

Il termine è stato coniato da un giurista polacco di origine ebraica, Rafał Lemkin, nel 1943. E’ quello che un linguista chiamerebbe un composto neoclassico, ossia una parola che unisce un prefissoide e un suffissoide di origine greca, latina o entrambe: genos è una parola greca che indica una tribù, una razza, un’etnia; -cide deriva invece dal latino caedo, ossia uccidere. Lemkin fu testimone della tragedia della Shoah, che lo colpì negli affetti più cari. Oltre a lui, l’unico nella sua famiglia a sopravvivere fu il fratello. Per questo motivo fece pressione perché il genocidio diventasse un crimine riconosciuto dal diritto internazionale.

I suoi sforzi furono premiati dall’adozione della Convenzione ONU per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio nel dicembre 1948. Essa definisce il genocidio “ciascuno dei seguenti atti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale

a) uccisione di membri del gruppo;
b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a
provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

La convenzione impone anche un dovere generale degli Stati che l’hanno ratificata a prevenire e punire il genocidio. Fin dalla sua adozione la convenzione ha mostrato grossi limiti. Molti sottolineano la difficoltà di applicarla a casi specifici e secondo alcuni la definizione sarebbe troppo restrittiva. I critici della convenzione fanno notare per esempio che i gruppi fatti bersaglio per motivi politici o sociali non sono protetti dalla convenzione, che inoltre circoscrive alle persone l’obiettivo di un genocidio, escludendo atti contro l’ambiente che ne garantisce la sopravvivenza o la loro specificità culturale. La difficoltà dell’applicazione sta anche nel fatto che non è sempre facile provare oltre ogni ragionevole dubbio l’intenzione genocida. I membri dell’ONU hanno dimostrato più volte di essere abbastanza restii a intervenire, si pensi al caso del Ruanda.

I sostenitori di questa fattispecie di reato restano comunque convinti della sua specificità e gravità. Evidenziano semmai che la parola ha subito un processo di inflazione, un po’ come è capitato a parole come fascismo. La banalizzazione della parola genocidio nel discorso pubblico ha recato un danno al suo significato.